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Autoveicoli e Patenti di guida

CONVERSIONE DELLA PATENTE ITALIANA

Italia e Emirati Arabi Uniti non sono firmatari di accordi di reciprocita’ in materia di conversione di patenti di guida. E’ tuttavia possibile effettuare la conversione della patente italiana seguendo le istruzioni indicate sul sito Roads & Transport Authority

 

ATTESTAZIONE CONSOLARE DI CONFERMA DELLA VALIDITA’ DELLA  PATENTE DI GUIDA ITALIANA

Chi può ottenerla?

• i titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE, in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle norme vigenti e opportunamente certificati dai medici fiduciari, possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di cinque anni.

Chi non può ottenerla?

• i diabetici, i mutilati e minorati fisici; gli ultra 65enni con titolo alla guida di autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici: per tali categorie è obbligatoria una visita medica collegiale presso le ASL in Italia.

Cosa occorre presentare all’Autorità consolare per ottenere l’attestazione?

1. domanda di conferma della validità della patente italiana;
2. certificato medico  rilasciato dal medico di fiducia del Consolato Dr. Sergio MAZZEI General Surgeon, Al Das Medical Clinic, Dubai, Palm Jumeira – Shoreline APT – Building N. 10 – Ground Floor Tel. 04 4529998 cell. 050 9487224 email mazzeisergio1979@gmail.com (NB: l’onorario dovuto è a carico del connazionale). Ai fini del rilascio del certificato medico, occorre presentare il passaporto in corso di validità, la patente di guida italiana e una fototessera recente;
3. patente di guida scaduta da non oltre tre anni;
4. pagare l’equivalente in dirham di € 41.00 (non si accettano altre valute e il pagamento deve avvenire in contanti) che possono leggermente oscillare in relazione al tasso di cambio ufficiale dell’Ambasciata.

Come avviene il rilascio?

• viene rilasciata una specifica “Attestazione consolare di conferma della validità della patente di guida”, la quale è valida esclusivamente per il periodo di residenza all’estero e va conservata unitamente alla patente originale scaduta e, a richiesta, è da esibire assieme a quella;
• al rientro in Italia, il titolare della patente ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del codice della strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato sia ancora valido.

sarà necessario conservare sempre l’attestazione unita alla patente di guida e in particolare per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.

Per quali categorie e per quale periodo è valida l’attestazione?

L’attestazione è valida per il periodo di permanenza all’estero del titolare, con le seguenti limitazioni:

Categoria Meno di 50 anni più di 50 più di 60 più di 65 più di 70
A 10 5 5 5 3
B 10 5 5 5 3
C 5 5 5 2 2
D 5 5 1

E La patente di categoria E (BE, CE, ecc.) ha la stessa validità della patente a cui e’ associata

NB I duplicati per smarrimento, distruzione o furto della patente devono essere richiesti in Italia presso il competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C..

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