Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)
Cos’è l’A.I.R.E.
L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – A.I.R.E. è un diritto-dovere (art. 6 legge 470/1988) dei cittadini italiani che risiedono, o intendono risiedere, all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.
È un adempimento amministrativo GRATUITO che permette di:
- votare all’estero per le consultazioni elettorali a livello nazionale (non regionale) e referendarie;
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché di certificazioni;
- comunicare gli aggiornamenti di indirizzo di residenza estera;
- comunicare le modifiche di stato civile avvenute all’estero (nascita, matrimonio, divorzio, cambio nome e cognome e decesso).
Si tenga altresì presente che l’iscrizione A.I.R.E. per i cittadini italiani costituisce un obbligo di legge, il cui mancato adempimento è soggetto a sanzione. La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni. Ogni adempimento relativo all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.
Chi si deve iscrivere all’A.I.R.E.
La legge prevede l’obbligo di iscrizione AIRE per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi oppure che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. L’iscrizione è un adempimento amministrativo che deve essere effettuato entro 90 giorni dal trasferimento all’estero. È possibile richiedere l’iscrizione all’AIRE anche successivamente, ma non può avere valenza retroattiva.
La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Allo stesso modo, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.
Come ci si iscrive in A.I.R.E.
La richiesta di iscrizione all’AIRE va presentata ESCLUSIVAMENTE tramite il portale Fast It, il portale dei servizi consolari online, disponibile al seguente link: https://serviziconsolarionline.esteri.it.
Coloro che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E tramite il portale Fast It, dovranno allegare i seguenti documenti:
- Formulario d’iscrizione all’A.I.R.E. debitamente compilato in ogni suo campo e sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. Nel campo indirizzo è OBBLIGATORIO indicare un numero di P.O. Box valido (se non in possesso di P.O. Box personale, si dovrà obbligatoriamente indicare quello aziendale);
- fotocopia del passaporto italiano valido del richiedente e di qualsiasi membro del nucleo familiare per il quale si richiede l’iscrizione;
- fotocopia del visto di residenza degli Emirati Arabi Uniti o dell’Emirates ID(fronte-retro e con indicazione dello sponsor) del richiedente e di qualsiasi altro membro del nucleo familiare per il quale si richieda l’iscrizione;
- documentazione probatoria della residenza all’estero nella circoscrizione consolare quali il contratto di affitto regolarmente registrato (“EJARI”) o titolo di proprietà di immobile regolarmente registrato (“TITLE DEED”) intestato al richiedente o al coniuge; se l’alloggio viene fornito dalla società datrice di lavoro, occorre presentare il contratto di lavoro regolarmente registrato nel quale viene indicato che si usufruisce di alloggio fornito dal datore di lavoro.
Dopo aver verificato la validità dei documenti ricevuti, la Cancelleria Consolare provvederà ad inoltrare la richiesta al Comune italiano competente per l’iscrizione AIRE.
La Cancelleria Consolare si riserva la possibilità di richiedere di visionare i documenti in originale (contratto di affitto, passaporto e visto di residenza) e/o, qualora il dossier necessiti di ulteriori elementi, di richiedere informazioni e/o documenti integrativi via posta elettronica (accertarsi di aver comunicato in modo corretto e completo il proprio indirizzo email personale e di frequente consultazione).
IMPORTANTISSIMO
Il formulario deve essere completo di P.O. BOX (anche aziendale) in mancanza del quale non si potrà procedere all’iscrizione. Il P.O. Box “0000” non è un numero valido.
In caso di mancata indicazione di questo dato, avvertiamo l’utenza che sarà necessario allegare nuovamente sul portale FAST IT il modulo AIRE completo di P.O. Box.
Si informa che il termine previsto dalla Legge per la lavorazione dei procedimenti di iscrizione all’AIRE è di 180 giorni (art. 6, comma 7, Legge 470/1988).
Avvertiamo altresì che l’iscrizione in A.I.R.E. decorre dalla data di presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero è gestita dai Comuni sulla base delle informazioni provenienti dalle Ambasciate e dai Consolati. L’iscrizione si potrà considerare perfezionata solo quando il Comune avrà provveduto alle attività di propria competenza.
Sarà quindi cura del richiedente informarsi presso il proprio Comune circa l’avvenuta iscrizione AIRE.
Trasferimento da altra Circoscrizione Consolare
Nel caso si provenga da un’altra circoscrizione consolare, è necessario presentare la richiesta tramite il portale FAST IT allegando tutti i documenti richiesti, con le stesse modalità di una nuova iscrizione ( vedi “Come ci si iscrive in A.I.R.E.“)
Cambio di residenza all’interno della Circoscrizione Consolare
La comunicazione di eventuali variazioni di indirizzo risulta particolarmente necessaria per poter esercitare il proprio diritto di voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie.
Si precisa che occorrerà segnalare il cambio di residenza ESCLUSIVAMENTE in caso di variazione del P.O. BOX, utilizzando l’apposita funzione sul portale FAST IT.
Si informa che gli schedari consolari NON hanno valore anagrafico. Gli uffici consolari NON possono pertanto rilasciare certificati di residenza né di stato di famiglia. Il Consolato potrà rilasciare solo certificazioni di iscrizione nello schedario consolare, nelle quali, in base ai dati presenti nello schedario, verrà riportato l’indirizzo presso il quale l’interessato risulta abitare, nonché la composizione del nucleo familiare.
Rimpatrio in Italia
In caso di rientro in Italia sarà sufficiente dichiarare la nuova residenza presso il Comune interessato, il quale provvederà a notificare il Consolato dell’avvenuto rimpatrio ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe consolare.