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Dichiarazioni di valore

La Dichiarazione di valore in loco è un documento ufficiale, redatto in italiano, attestante l’autenticità e legittimità della documentazione presentata, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane a coloro che, avendo conseguito un titolo di studio presso Istituti di istruzione stranieri, intendono proseguire gli studi in Italia, avviare le procedure di Equipollenza dei titoli di studio, o di riconoscimento professionale.

I fini per i quali può essere richiesta la Dichiarazione di valore sono:

a) proseguimento degli studi scolastici e universitari;

b) iscrizione presso le Università;

c) omologazione di un titolo universitario per il proseguimento degli studi post lauream (master, dottorato, etc.);

d) riconoscimento professionale.

Considerato che i titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non hanno di per sé valore legale in Italia, le procedure prevedono che per ottenere il riconoscimento del titolo di studio, il richiedente presenti all’amministrazione competente la Dichiarazione di Valore, che ai sensi del R.D. 31 agosto 1933, n. 1952 viene rilasciata dalle Ambasciate e dai Consolati italiani.

Al riguardo, si ricorda che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle singole Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Tale procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano ma consente l’ingresso a corsi di laurea e post-laurea.

In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 4613 del 4/9/07), rilevando come” […] per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’U.E., alla Dichiarazione di Valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante. Infatti, la P.A. ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la Dichiarazione di Valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).