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NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI

La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.

Ai sensi della nuova normativa, egli è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se si rientra in una delle seguenti casistiche (CASO A, B, C):

CASO A)

A1) Il genitore nato cittadino italiano, anche in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi in qualsiasi momento prima della data di nascita del figlio/a;

oppure

A2) Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a.

Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Documentazione richiesta (A1 e A2)

ATTENZIONE: Se si rientra nella casistica A1) o A2) non sarà necessario attenersi  alle casistiche B) o C) che richiedono documentazione aggiuntiva.

 

CASO B)

B1) Alla data di nascita del minore, un genitore, che non ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del minore, possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

Documentazione richiesta (CASO B1)

oppure

B2) Alla data di nascita del minore, un nonno/a possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

ATTENZIONE: Nel caso di nonno con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.

Documentazione richiesta (CASO B2)

 

CASO C)

Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza (ad esempio iure sanguinisiure soli, cittadinanza per opzione ecc).

Si considera ad esempio in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:

  • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
  • la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);
  • la acquisti tramite semplice dichiarazionesenza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

Documentazione richiesta (CASO C)

La responsabilità di fornire tali prove è esclusivamente a carico del richiedente. Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

Si invita a prenotare l’appuntamento di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.

Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa. In tal caso, le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.

 

REQUISITI GENERALI PER LA REGISTRAZIONE DELLA NASCITA

Per poter richiedere la registrazione della nascita, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

  • Residenza nella circoscrizione di questo Consolato;
  • Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E: Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E);
  • Precedenti matrimoni o divorzi registrati: I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti

 

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IMPORTANTE: qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni nella relativa pagina “CITTADINANZA” del nostro sito e verificare se si è in possesso dei requisiti per richiedere la cittadinanza per “beneficio di legge”

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Richiesta di trascrizione della nascita dei figli minori nati all’estero che acquistano la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”

 

Attenzione: questa procedura è riservata esclusivamente ai figli di almeno un genitore CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (Jure sanguinis) che NON rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza (per maggiori informazioni, vedi sopra).

Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

 

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REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Per poter presentare la dichiarazione, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

  • Residenza nella circoscrizione di questo Consolato;
  • Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E: Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E);
  • Precedenti matrimoni o divorzi registrati: I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti

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Chi può presentare la dichiarazione

 

La dichiarazione può essere presentata entro un anno dalla nascita del minore da entrambi i genitori (incluso il genitore straniero). Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.

La dichiarazione deve essere resa personalmente in Consolato, su appuntamento prenotato tramite il portale PRENOT@MI selezionando il servizio TRASCRIZIONE ATTI NASCITA, previa verifica preliminare dei requisiti.

Documentazione richiesta

Si precisa che, trattandosi di cittadinanza acquisita per beneficio di legge, questa non decorre dalla nascita, ma dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa in Consolato.

 

Norma transitoria per minorenni alla data del 24/05/2025
Per i minori, che erano ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025 e che siano figli di almeno un cittadino italiano jure sanguinis, è possibile presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2026, alle stesse condizioni indicate sopra.

Per i minori nati dopo il 24 maggio 2025, la dichiarazione deve essere resa entro un anno dalla nascita.