Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Certificazione verde COVID19

Data:

05/08/2021


Certificazione verde COVID19

Dal 6 agosto 2021 diventa operativa in Italia la certificazione verde COVID19 (EU Digital Covid Certificate).

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore;
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per accedere ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

La certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. 

 

Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero.

I cittadini italiani residenti all’estero e i loro familiari conviventi, che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base dei criteri di emissione stabiliti dalla norma di legge, recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome, e presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la seguente documentazione, in funzione della tipologia di certificazione verde COVID-19 richiesta:

 

  1. a) certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

- dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto);

- data/e di somministrazione del/dei vaccino/i;

- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

 

Per l’emissione della certificazione verde COVID-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):

- Comirnaty (PfizerBioNtech);

- Spikevax (Moderna);

- Vaxzevria (AstraZeneca);

- COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).

 

  1. b) certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);

- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

I certificati di cui alla lettera a) e b), in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatti almeno in lingua inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua inglese o tedesca; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

In caso di richiesta di emissione di certificazione verde COVID-19 a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati di cui alla lettera a) e b).

Per l’inserimento dei dati del richiedente, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, i Servizi Sanitari Regionali saranno abilitati per l'accesso ad una specifica funzionalità disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) e l’amministratore di sicurezza locale del Sistema TS dovrà provvedere ad abilitare il personale addetto.

I dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero acquisite nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) potranno poi essere resi disponibili alle Regioni di residenza dall’Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN), attraverso le medesime modalità con cui vengono restituite le somministrazioni di vaccini anti-COVID 19 somministrate a soggetti fuori dalla propria Regione di residenza, previa verifica delle modalità di restituzione delle stesse informazioni dal Sistema TS ad AVN.

I dati inseriti nel sistema TS confluiranno nella Piattaforma nazionale–DGC per generare in automatico la certificazione verde COVID-19 che l’interessato potrà acquisire, tramite l’AUTHCODE che riceverà via mail o, ove non disponibile l’indirizzo di posta elettronica, via SMS, dal sito www.dgc.gov.it o dall’APP IMMUNI, in combinazione con gli estremi della propria tessera sanitaria o, in mancanza, con quelli del documento di identità presentato al momento della richiesta, oppure tramite identità digitale SPID/CIE sempre sul sito www.dgc.gov.it  o con APP IO.

 

Per approfondimenti consultare:

https://www.dgc.gov.it/web/

https://www.salute.gov.it/portale/home.html


Luogo:

Dubai

357