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DAL 1 GENNAIO 2020 LA RADIAZIONE DAL PRA (PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO) PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE DEL VEICOLO ALL’ESTERO NON POTRA’ PIU’ ESSERE RICHIESTA PER IL TRAMITE DELLA RETE DIPLOMATICO CONSOLARE.

L’Automobile Club d’Italia (ACI) ha informato che, a seguito di modifica normativa, dal 1 gennaio 2020 entrera’ in vigore una nuova disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero.

Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all’estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto, dal 1 gennaio 2020, la radiazione dovra’ essere richiesta PRIMA che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potra’ circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sara’ munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

Si ricorda che fino alla fine del corrente anno, ai sensi della normativa attualmente vigente e che restera’ per l’appunto in vigore fino al 31 dicembre 2019, la richiesta di radiazione deve invece essere effettuata successivamente all’esportazione all’estero del veicolo, prevendo quindi degli aspetti operativi di competenza delle Sedi estere, secondo le modalita’ finora seguite e richiamate dai messaggi citati in riferimento. Sara’ pertanto ancora ammessa la possibilita’, per il tramite degli Uffici Consolari, di richiedere la cancellazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione del veicolo all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1 gennaio 2020.

Tali adempimenti invece cesseranno a partire dal 1 gennaio 2020, in quanto le Sedi non potranno piu’ accettare richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all’estero in data successiva.

Il comunicato congiunto MIT/ACI disponibile al link http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-12/comunicato_MIT-ACI_11-12-2019.pdf