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Stato Civile

Per tutti i formulari relativi allo Stato Civile clicca QUI

L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino, appunto, lo “stato civile” di ciascun individuo.

In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione.

Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:

· Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;

· Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;

· Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;

· Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

Requisito necessario per poter registrare gli atti di Stato Civile e/o ottenere i relativi certificati è l’aver fissato la propria residenza all’estero mediante l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

 

Variazioni di Stato Civile

NASCITA

Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero:

Sono cittadini italiani i figli i cui genitori (o almeno uno di essi) siano cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di nascita e dal possesso o meno di altra cittadinanza. Pertanto la loro nascita deve essere pertanto trascritta in Italia.

Per effettuare la trascrizione di una nascita, è necessario presentarsi presso l’Ufficio Consolare (previo appuntamento “Rilascio Passaporto”) con i seguenti documenti:

– atto di nascita IN ORIGINALE (l’atto NON verrà restituito) emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961);

– documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).

Si prega compilare il seguente formulario per la traduzione del Certificato di Nascita Emiratino (QUI)

MATRIMONIO

Registrazione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani:

il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.
Sarà cura dell’interessato poi presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.

Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato, in quest’ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali.

Il servizio di pubblicazioni di matrimonio è al momento riservato ai connazionali che intendono sposarsi in Italia. Per informazioni sui documenti e prenotazione, si potrà contattare l’Ufficio competente all’indirizzo consular.dubai@esteri.it.

 

DIVORZIO

Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero:

prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.

I documenti che occorrono per la trascrizione sono:

  • la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
  • la traduzione ufficiale della sentenza;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale. Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.

MORTE

Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero:

la morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);
  • documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.