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Rimpatrio

 

Rimpatrio

Rimpatrio definitivo

I cittadini italiani iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia hanno l’obbligo di presentarsi presso il Comune dove decidono di ristabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.

Secondo la normativa vigente l'Ufficio consolare è infatti competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all'espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE).

Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede infatti a trasmettere al Comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati trasmessi riguardano le dichiarazioni fornite da coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, che sono residenti all'estero o che cambiano di residenza o di abitazione all'estero.

Una volta comunicato al Comune l’avvenuto rimpatrio, lo stesso provvederà alla cancellazione dell’interessato dall’AIRE, iscrivendolo contestualmente nell’Anagrafe della Popolazione Residente (APR), comunicando ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza per l’aggiornamneto dei propri schedari consolari.

Qualora l'Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l'indirizzo di recapito non è più attuale.

Esenzione doganale

Si rammenta inoltre che i cittadini italiani, residenti per almeno dodici mesi al di fuori dell'Unione Europea, che riportano la propria residenza in Italia o in un altro Paese UE, hanno diritto all'esenzione dal pagamento dei dazi doganali sui beni posseduti e usati destinati ad uso personale, oltre che sull'autovettura posseduta da almeno sei mesi. Per usufruire di tale beneficio, è necessario presentare alla Dogana l'attestazione consolare che certifichi la residenza all'estero per più di dodici mesi, nonché la lista dei beni al seguito, vidimata dall'Ufficio Consolare. È possibile richiedere al Consolato Generale il rilascio dell’attestazione consolare attraverso il modulo disponibile nella sezione modulistica.

Una volta rientrati in Italia, è necessario contattare al più presto il Comune per trasferire la residenza.

Si informa inolte che il Governo italiano ha previsto le seguenti misure di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica. In particolare:

- coloro che hanno perso il posto di lavoro o il cui contratto di lavoro stagionale non è stato rinnovato, al rientro in Italia possono richiedere all'INPS l'indennità di disoccupazione, presentando una dichiarazione del datore di lavoro o del Consolato che contenga tutti i dati relativi a periodo di lavoro, qualifica, retribuzione e motivo della cessazione del rapporto di lavoro. Per maggiori informazioni: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46138 .

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo consular.dubai@esteri.it.


Luogo:

Dubai

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